Direttiva Macchine

Entrerà in vigore il 6 marzo 2010 il D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.
D.Lgs. 17/2010:

ABROGA il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria;

sono inseriti anche le quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine;

contiene esclusioni dal campo di applicazione;

viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. "direttiva bassa tensione";

"definizioni": sono definite le «quasi-macchine», che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto;

le "quasi-macchine" subiscono una sorveglianza del mercato. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni;

contiene Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose;

per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata per la direttiva precedente;

indica le procedure di valutazione della conformità delle "quasi macchine". Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato;

Marcatura «CE» e l'articolo 13 - Non conformità della marcatura: non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva;

rinvia la parte relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162;

SANZIONI. Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. 17/2010 prevede: tutela la marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);

infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
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